Art.79 – Regolamento Ivass 40/2018

Come previsto dall’art. 79 del Regolamento IVASS n. 40/2018 riportiamo le seguenti informazioni relative all’intermediario:

  • E000744397

    E – Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D

    WE ARE IMPLAN SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA

    30/01/2024

    VIA RAGAZZI DEL ’99, 17 – 38123 TRENTO (TN)

    WWW.WEAREIMPLAN.IT

    POTES CHALEN MANUEL ALEJANDRO Numero iscrizione E000744398

  • indirizzo del sito internet dove consultare gli estremi della relativa iscrizione: https://servizi.ivass.it/RuirPubblica
  • recapito telefonico: +39 0439 199 2278
  • mobile: +39 328 045 9321
  • indirizzo di posta elettronica: info@weareimplan.it
  • posta elettronica certificata: weareimplan@pec.it
  • l’intermediario è soggetto alla vigilanza dell’IVASS

Recapiti presentazione reclami :

  • Procedura per la presentazione di eventuali reclami 

Per quanto concerne le procedure che consentono al cliente di presentare ricorsi a
organi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ovvero reclamo al soggetto
abilitato alla distribuzione assicurativa o all’impresa di assicurazione, si specifica quanto
segue.
Al cliente è riconosciuta la facoltà di inoltrare reclamo, per iscritto, all’Intermediario
– per quanto riguarda l’Intermediario il reclamo va inoltrato per iscritto al seguente recapito:
WEA ARE IMPLAN Via Ragazzi del 99 38123 Trento (TN) – Ufficio reclami a mezzo posta elettronica: info@weareimplan.it
o tramite posta elettronica certificata (PEC): weareimplan@pec.it. Nel caso in cui il cliente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo ovvero in
assenza di riscontro entro il termine normativamente previsto, il cliente potrà rivolgersi per le
materia di rispettiva competenza – direttamente all’IVASS (all’attenzione del Servizio Tutela del Consumatore,
Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma (Italia), tel. 800 – 486661, Fax 06 – 42133206. Pec:
tutela.consumatore@pec.ivass.it)
Resta ferma la possibilità per il cliente di rivolgersi all’Autorità giudiziaria e di avvalersi dei
sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o
convenzionale (ovvero quelli indicati nel DIP aggiuntivo ovvero nei diversi documenti
informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente).
Qualora il Cliente intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, deve preventivamente, pena
l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi
all’organismo di Mediazione presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito
registro presso il Ministero di Giustizia, ovvero la Negoziazione Assistita.
Si precisa che, in caso di rapporti di libera collaborazione tra Intermediari assicurativi ai sensi
dell’art. 22, comma 10, D.L. n.179/2012 convertito in L.221/2012, il contraente potrà presentare
reclamo per iscritto all’Intermediario secondo gli stessi riferimenti e modalità sopra indicati